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Osservatorio Nazionale Consumatori e Debitori

Codice del Consumo

Il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) è la normativa di riferimento per la tutela dei consumatori in Italia. Nel 2023 il d.lgs. n. 28/2023 ha introdotto un nuovo titolo dedicato alle azioni rappresentative, consentendo alle associazioni di consumatori di avviare azioni collettive per ottenere provvedimenti inibitori o compensativi【693413357552300†L96-L100】. Il d.lgs. n. 26/2023 ha aggiornato la disciplina consumeristica per l’e‑commerce e la pubblicità on‑line【693413357552300†L102-L105】, imponendo ai professionisti l’obbligo di indicare, quando praticano uno sconto, il prezzo più basso precedentemente applicato e prevedendo ulteriori obblighi di trasparenza per i carburanti【693413357552300†L107-L114】. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024) ha introdotto nel Codice del consumo l’articolo 15‑bis, che obbliga i produttori a informare il consumatore quando un prodotto subisce una riduzione di quantità senza modificare l’imballaggio; per sei mesi dalla sua immissione in commercio la confezione deve riportare l’avviso «Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X unità rispetto alla precedente quantità», misura diretta a contrastare la shrinkflation【745508193001248†L912-L932】. L’obbligo entrerà in vigore il 1° ottobre 2025【745508193001248†L912-L932】.

Nel 2025 il Governo ha presentato un decreto legislativo (Atto del Governo n. 315) per recepire la direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Questo schema prevede l’obbligo per gli operatori di fornire informazioni precontrattuali più dettagliate e introduce una “funzione di recesso” facilmente reperibile nelle interfacce on‑line, così da facilitare l’esercizio del diritto di recesso; inoltre, protegge i consumatori dalle interfacce ingannevoli (dark pattern)【796571240612801†L165-L175】【398704466941950†L290-L303】. La delega, contenuta nella legge n. 91/2025, impone al Governo di modificare il Codice del consumo e di coordinare tali disposizioni con le normative bancarie e assicurative【398704466941950†L306-L320】.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) ha abrogato la Legge 3/2012 e, dal 15 luglio 2022, disciplina le procedure di composizione della crisi per i soggetti sovraindebitati (consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e start‑up innovative). L’art. 2, comma 1, lettera c) definisce il sovraindebitamento come una situazione di squilibrio economico‑finanziario che rende probabile l’insolvenza e impedisce al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni【569565361217999†L90-L98】. I debitori possono proporre un concordato minore, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o ricorrere alla liquidazione controllata dei beni; la procedura consente anche di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui【569565361217999†L90-L110】.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo) ha introdotto importanti novità: l’esdebitazione opera al termine della liquidazione o dopo tre anni dall’apertura; il tribunale dichiara il beneficio su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore e pubblica il decreto【955283493979574†L3210-L3244】. L’esdebitazione è concessa solo se il debitore non è stato condannato per determinati reati e non ha beneficiato di esdebitazioni precedenti【955283493979574†L3249-L3256】; per accedervi l’interessato deve dimostrare di non possedere redditi superiori all’assegno sociale aumentato della metà per ciascun componente del nucleo familiare【955283493979574†L3260-L3265】. La legge prevede che l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) verifichi, nei tre anni successivi al decreto, l’eventuale sopravvenienza di utilità ulteriori e, se emergono nuovi beni, i creditori possono intraprendere azioni esecutive【955283493979574†L3279-L3285】.

Legge Antiusura

La Legge n. 108/1996 stabilisce un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Tale limite, detto tasso‑soglia, è determinato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dalla Banca d’Italia mediante la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)【349189933568069†L280-L289】【349189933568069†L297-L304】. La verifica dell’usurarietà in un contratto concreto spetta all’autorità giudiziaria. La legge ha istituito due fondi pubblici: il Fondo per la prevenzione dell’usura, che eroga garanzie a favore di famiglie e piccole imprese vulnerabili, e il Fondo di solidarietà per le vittime di usura, che concede mutui gratuiti per consentire il reinserimento economico delle vittime【349189933568069†L290-L315】【349189933568069†L340-L352】. La Banca d’Italia, oltre a partecipare all’Osservatorio nazionale antiusura, rileva i TEGM e contribuisce alla prevenzione【349189933568069†L297-L304】.

Arbitro Bancario Finanziario

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie promosso dalla Banca d’Italia. Permette a consumatori e piccole imprese di risolvere controversie con banche e intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari senza ricorrere alla giustizia civile【769329615834416†L20-L25】. Attraverso il sito dell’ABF è possibile presentare ricorsi on‑line, consultare le decisioni e accedere alle guide operative. L’ABF costituisce uno strumento rapido e poco oneroso per far valere i propri diritti.

Gestione dei crediti e recupero crediti

La gestione dei crediti in sofferenza è disciplinata a livello europeo dalla direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive). In Italia, la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza, in vigore dall’8 marzo 2025, che richiedono l’autorizzazione dell’Istituto e l’iscrizione all’albo previsto dagli articoli 114.5 e 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB)【101017755079784†L289-L299】. I gestori di crediti in sofferenza sono società che operano per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza e svolgono attività di riscossione e recupero dei pagamenti (servicing), rinegoziazione delle condizioni contrattuali entro i limiti di legge, gestione dei reclami dei debitori e informativa su variazioni di tassi e oneri【101017755079784†L289-L320】. Possono anche fornire servizi accessori, come il recupero stragiudiziale di crediti diversi o la gestione di crediti propri, ma l’attività principale deve essere svolta in Italia【101017755079784†L321-L331】.

La nuova disciplina stabilisce che solo le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB o i gestori autorizzati possono gestire crediti in sofferenza; le società di recupero crediti prive di autorizzazione possono continuare a operare solo per crediti acquistati prima dell’8 marzo 2025 o per prestare servizi in outsourcing per conto di soggetti autorizzati【101017755079784†L335-L367】. Le società devono essere costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa, avere sede legale e direzione in Italia e limitare l’oggetto sociale alla gestione dei crediti in sofferenza e al recupero stragiudiziale, oltre a rispettare requisiti di onorabilità e trasparenza【101017755079784†L380-L395】. La nuova normativa mira a garantire maggiore trasparenza e tutela per i debitori, evitando pratiche aggressive e non controllate di recupero crediti.